Statuto

STATUTO DEL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DEL TRENTINO

Art. 1

E’ costituita, l’Associazione “Collegio degli Ingegneri del Trentino ”.

L’Associazione ha sede in                Trento via Padova  19.

Art. 2

L’Associazione si proclama apartitica ed esclude dai propri obiettivi il conseguimento di ogni e qualsivoglia fine di lucro.

L’Associazione si propone

  • l’aggregazione dei laureati in Ingegneria iscritti e non iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Trento
  • la promozione di studi, ricerche, indagini nel campo dell’Ingegneria
  • l’incentivazione di rapporti di collaborazione tra soci
  • lo sviluppo e la diffusione di idee e soluzioni nel campo dell’Ingegneria
  • la promozione di attività culturali e ricreative a favore degli iscritti.
  • La pubblicazione di testi specifici nel campo dell’Ingegneria e la diffusione a favore degli iscritti della rivista tecnica “Scienza e Mestieri” e le gestione di un sito internet

Art. 3

L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che siano ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi relativi all’attività sociale, da contributi di enti pubblici e di enti privati, da contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti effettuati da soggetti diversi in base a leggi o a titolo di liberalità.

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e beni immobili, in quanto esistenti o che diverranno di proprietà dell’Associazione e da eventuali fondi di riserva.

L’Associazione può compiere operazioni mobiliari e immobiliari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Durante la vita dell’Associazione, la medesima non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 5

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e le modalità ritenuti più opportuni. La suddetta quota, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo non è ammesso appello.

Art. 8

I soci hanno il dovere di:

  1. sottoscrivere la somma annualmente richiesta per l’ammissione dal Consiglio Direttivo.
  2. osservare le norme dello statuto e dei regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli organi sociali.
  3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.
  4. cooperare con gli organi sociali per il conseguimento degli scopi societari.
  5. difendere sempre il buon nome dell’Associazione.

Art. 9

I soci in regola con il pagamento della somma annualmente stabilita per l’ammissione hanno diritto di:

  1. partecipare alle assemblee con voto deliberativo;
  2. ricoprire cariche sociali;
  3. usufruire dei servizi e delle strutture dell’Associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali;

Art. 10

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

  1. per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo;
  2. per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della somma annualmente richiesta per l’ammissione entro 60 giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo, si intenderà di diritto escluso dall’Associazione;
  3. per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che venga meno all’adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni degli organi sociali o arrechi comunque danno morale o materiale all’Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per l’ammissione.

La delibera di esclusione dovrà contenere, a pena di nullità, l’esatta indicazione dei motivi del provvedimento di espulsione.

Art. 11

I soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi versati.

I rapporti nascenti da contratto od obbligazione sono regolamentati dalle norme del Codice Civile.

Art. 12

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio o terminano il trentuno dicembre dell’anno.

Art. 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea generale dei soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;

Art. 14

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della somma annualmente stabilita per l’ammissione e i soci benemeriti.

Art. 16

Spetta all’Assemblea ordinaria:

  1. eleggere gli organi sociali;
  2. deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo:
  3. decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
  4. decidere sui problemi patrimoniali e finanziari dell’Associazione;
  5. deliberare sugli argomenti attinenti la gestione sociale sottoposti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 18

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 19

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno venti giorni prima della data di convocazione indicante la data, il luogo della seduta e l’ordine degli argomenti da trattare.

Art. 20

Tanto l’assemblea ordinaria, che quella straordinaria, saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; in ogni caso la seconda convocazione dovrà avvenire entro i 15 giorni susseguenti alla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità la proposta si dà per accettata.

Ai sensi dell’art.21 del C.C. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le eventuali modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Art. 21

L’Assemblea elegge il proprio presidente, il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultanti dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed assunte nei modi e con le forme previste dallo Statuto hanno effetto per tutti i soci, ancorché non rappresentanti o dissenzienti.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. E’ composto da un numero dispari di membri variabilia da tre a nove eletti dall’assemblea.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

Tutte le cariche sono essenzialmente gratuite, salvo specifiche determinazioni del Consiglio Direttivo in relazione a specifici incarichi legati alla gestione dell’attività editoriale dell’Associazione o alla gestione del sito internet.

Art. 23

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, lo sostituirà, fino all’Assemblea successiva, il socio primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi tuttavia sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere più della metà dei propri componenti.

In tal caso si procederà a nuove elezioni.

 

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno per la redazione del bilancio consuntivo.

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione dei soci;
  2. determinare le quote associative annue, secondo i criteri e le modalità che riterrà più opportuni;
  3. assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;
  4. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci, predisporre quello preventivo;
  5. fissare le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
  6. programmare l’attività dell’Associazione nel rispetto delle direttive dell’Assemblea dei soci e curarne l’andamento artistico;
  7. predisporre i regolamenti interni per il buon funzionamento dell’Associazione;
  8. scegliere i collaboratori, fissandone le mansioni;
  9. determina i compensi eventualmente spettanti per incarichi connessi con le attività dell’Associazione
  10. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione, sia sul piano morale che su quello economico – finanziario, anche in deroga all’art.38 C.C.

Art. 27

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale Rappresentante di fronte ai terzi e in ogni specie o grado di giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere consiliari, sottopone al Consiglio gli impegni di spesa, gestisce i collaboratori, rilascia le dovute autorizzazioni, firma la corrispondenza.

Art. 28

Il Segretario se nominato cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; redige i verbali delle riunioni; attende alla corrispondenza.

Art. 29

L’Associazione svolge attività editoriale pubblicando la rivista tecnica “Scienza e Mestieri”.

Il direttore della rivista viene nominato dal Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà, qualora insorgano cause che giustifichino il provvedimento, di rimuoverlo dall’incarico e provvedere alla sua sostituzione

Art. 30

Tutte le controversie fra l’Associazione e i soci e tra soci stessi sono sottoposte a un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell’Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina.

La proposta di radiazione di un socio dall’Associazione deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo.

I soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 31

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 32

La durata dell’Associazione è illimitata.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto di almeno 3/4 degli associati.

Art. 33

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio ed eventuale altra dotazione di strumenti, apparecchi, libri o altro, verrà devoluto ad altra Associazione avente scopi analoghi.

Art. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Trento, lì  20 marzo 2000

Il Presidente